Art. 5.
(Ufficio antipedofilia).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione, è istituito un ufficio di magistrati con competenza specifica ed esclusiva a trattare i reati di cui all'articolo 609-quater del codice penale, anche al fine di un miglior coordinamento degli uffici delle Forze di polizia che si occupano delle indagini.
      2. Nel caso di reati sessuali perpetrati a danno di minori stranieri, l'ufficio di cui al comma 1 dispone, ove necessario, la sospensione della partenza dall'Italia del minore straniero sino al completo accertamento del reato, adottando ogni provvedimento necessario alla tutela dello stesso anche in ottemperanza alle norme internazionali e, in particolare, alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.